La sentenza della Corte suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 17440 del 2 settembre 2015 ha cambiato la giurisprudenza in materia di videosorveglianza e in pratica ha imposto nuove regole circa l'esposizione dei cartelli informativi sulla privacy ex articolo 13 del Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice Privacy) per quanto riguarda i privati e gli enti pubblici economici.
Tutt'altra questione quella dei soggetti pubblici, che a priori non sono obbligati a richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i relativi dati personali, come indicato nel Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali, 29 aprile 2004 - Videosorveglianza.
La Corte ha stabilito infatti che la ripresa di immagini con una telecamera-videocitofono, in un'area sottoposta a videosorveglianza o in un locale videosorvegliato, anche se non registrate ma esclusivamente visibili su un monitor, costituisce trattamento di dati personali perché certifica la presenza di determinati soggetti in un determinato luogo.
Cartello area videosorvegliata
Nella fattispecie di cui si è trattato nel processo, tutto era iniziato quando l'Autorità garante per la protezione dei dati personali aveva opposto ricorso alla decisione del Tribunale di Palmi (sentenza del 17 maggio 2011) di ritenere lecita la presenza all'interno di una torrefazione calabrese, senza esposizione del cartello privacy, di una telecamera collegata ad un monitor ubicato sul soppalco dell'esercizio commerciale e utilizzata dal titolare per sorvegliare l'accesso degli avventori nel proprio negozio quando si recava al piano superiore.
A seguito di un controllo amministrativo, infatti, gli agenti del Commissariato di Taurianova avevano contestato al titolare del negozio l'illecito amministrativo di cui all'articolo 161 del citato decreto legislativo con relativa sanzione pecuniaria, in quanto non era esposto in modo chiaro il cartello videosorveglianza indicante la presenza dell'impianto e la relativa informativa di legge sulla privacy.
Si noti che il giudice di merito, a seguito dell'invio al Garante dello scritto difensivo del titolare del negozio circa l'operato degli agenti - ricorso motivato dal legale con l'assenza di registrazione delle immagini e del'identificazione delle persone (un orientamento giurisprudenziale risalente al 2009 con sentenza n. 12997 della Cassazione sosteneva che l’immagine non fosse di per sé un dato personale, senza una didascalia o un sonoro che individuasse la persona) e della successiva ordinanza di ingiunzione al termine dell'attività istruttoria da parte del Garante, si era espresso a favore del negoziante.
Il Tribunale aveva ritenuto infatti che il rilievo di un'immagine non collegabile ad altra informazione personale non oggetto di registrazione ma finalizzata unicamente a consentire al titolare dell’esercizio di controllare l’accesso di persone sospette nel proprio locale al piano terreno per il tempo in cui lo stesso si trovava nel laboratorio collocato su un soppalco, in assenza di ogni potenziale identificabilità delle persone riprese, peraltro da un apparecchio di non elevata definizione, non poteva essere considerata violazione della privacy e che la semplice videosorveglianza rientrasse nel concetto di "trattamento" ma non integrasse gli estremi della definizione di "dato personale" sulla base della normativa vigente.
La Cassazione ha invece ritenuto il fatto rilevante ai sensi dell’articolo 4 del Codice Privacy, poiché l'immagine di una persona in una zona videosorvegliata, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, può costituire dato personale. Aggiungendo altresì che l'immagine delle persone attiene alla sfera dei dati personali trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare un individuo, a prescindere dalla sua notorietà.
Legge videosorveglianza
E' chiaro che il dispositivo di legge sulla videosorveglianza è stato interpretato in senso restrittivo, come spesso accade quando si tratta della delicata questione della Privacy.
La Cassazione ha espressamente richiamato nella sua sentenza i seguenti precedenti:
- Sentenza di Cassazione n. 14346 del 2012 che affermava che "non può dubitarsi, nonostante in dottrina sia stato sollevato qualche dubbio al riguardo, che anche l'immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire dato personale ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, lettera b), noto anche come Codice Privacy;
- In tal senso, invero, depongono specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999; 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), nonché la decisiva circostanza della previsione, nell'ambito del codice privacy, di una specifica norma (articolo 134) in materia di videosorveglianza. Mette conto di richiamare, inoltre, la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa; la direttiva n. 95/46 CE, articolo 2, lettera a), nonché il documento di lavoro sulla video-sorveglianza WP67/2002, adottato il 25 novembre 2002 dal Gruppo dei Garanti Europei costituito ai sensi dell'articolo 29 della citata direttiva.
Ne consegue che bisogna prestare la massima attenzione nel momento in cui si utilizzino telecamere per la videosorveglianza anche senza registrazione delle immagini, a maggior ragione se le immagini stesse sono conservate anche solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (impianti tvcc) e non ha alcun rilievo il fatto che l'installazione di un videocitofono abbia un'esclusiva funzione di sicurezza, come indicato a sua difesa dal titolare dell'esercizio pubblico di cui si tratta: anche in tali casi, infatti, bisogna esporre il cartello informativo.
In buona sostanza, video-sorvegliare un ambiente significa automaticamente trattare i dati personali di coloro che vengono ripresi e tale fatto deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti di chi sta per accedere o si trova nell'ambiente stesso.
Nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con la telecamera, deve esserci un cartello videosorveglianza a norma con un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile, che può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, eventualmente diversificati se le immagini sono solo visionate e non anche registrate.
Un esempio di quanto dev'essere comunicato dai cartelli videosorveglianza è contenuto nell'allegato del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010. Trattasi della nota immagine di una telecamera accanto alla scritta che riporta in basso la dicitura"La registrazione (oppure rilevazione se le immagini non sono registrate) è effettuata da ... per fini di ... Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n.196/2003)".
Sottolineiamo il fatto che, in caso di rilevazione delle immagini, tale informativa è necessaria e sufficiente (quindi escludendo l'obbligo del consenso esplicito) "qualora, con le modalità stabilite in questo stesso provvedimento, sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso mezzi di prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro".
Per quanto riguarda nello specifico la video-sorveglianza, è consentita "nei casi in cui le immagini sono unicamente visionate in tempo reale, oppure conservate solo per poche ore mediante impianti a circuito chiuso (tvcc)" e "possono essere tutelati legittimi interessi rispetto a concrete ed effettive situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e beni, anche quando si tratta di esercizi commerciali esposti ai rischi di attività criminali in ragione della detenzione di denaro, valori o altri beni".
Questo significa che è decisamente ampio l'ambito delle attività potenzialmente a rischio che per tale ragione legittimano l'utilizzo di impianti, telecamere e quant'altro, ma bisogna sempre fornire informazione con i cartelli adatti e specifici per non incorrere nelle sanzioni derivanti dalle violazioni.
Per concludere possiamo aggiungere che il cartello area riservata non è necessario quando le apparecchiature - telecamere e impianti a circuito chiuso - non offrono immagini nitide e non consentono quindi di individuare con certezza i soggetti ritratti. Ma si tratta di casi decisamente diversi da quello trattato e da quelli più comuni che riguardano la video-sorveglianza nei luoghi di lavoro e negli esercizi commerciali.
In caso di necessità, puoi dare uno sguardo alle immagini presenti in rete per valutare la scelta tra quelle utilizzate maggiormente: cartello area videosorvegliata pdf